Rettifica errori materiali del Regolamento Urbanistico

Art. 21 L.R. 65/2014  "Aggiornamenti del quadro conoscitivo e rettifica di errori materiali"

I soggetti di cui all’articolo 8, comma 1, provvedono all’aggiornamento del quadro conoscitivo degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica purché non comportante conseguenze sulle discipline, oppure alla correzione di errori materiali in essi contenuti mediante un'unica deliberazione.

Art. 57 comma 12 del R.U.

In presenza di studi e analisi più approfonditi, errori cartografici, errori di digitazione è consentito, anche su istanza degli interessati, modificare le schede del patrimonio edilizio esistente di cui all’elaborato PR05 e la conseguente classificazione attribuita di cui all'elaborato PR03. La modifica è compiuta, previa valutazione e positiva verifica degli organi tecnici e consultivi, con deliberazione del Consiglio comunale senza che ciò costituisca variante al presente Regolamento urbanistico ai sensi dell’art. 21 l.r. 10 novembre 2014, n. 65.

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