10 marzo 2020

CORONAVIRUS: NUOVE DISPOSIZIONI A SEGUITO DPCM 11 MARZO 2020

Il Presidente del Consiglio, ha firmato il nuovo Dpcm 11/3/2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale.

AUTOCERTIFICAZIONE NECESSARIA PER GLI SPOSTAMENTI

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull’intero territorio nazionale, le seguenti misure:

1) Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attivita’ di vendita di generi alimentari e di prima necessita.

2) la sospensione e chiusura delle attività riguarda sia i piccoli esercizi commerciali di vicinato, sia la media e grande distribuzione che effettuano la vendita solo dei prodotti non alimentari.

3) Come indicato è consentita la vendita solo da parte di quegli esercizi (sia di vicinato sia supermercati) autorizzati a livello di licenza ad effettuare la vendita dei generi alimentari e la vendita dei generi di prima necessità.

4) Secondo il DPCM sono generi di prima necessità elencati nel DPCM sono tutti quegli esercizi di vendita al dettaglio sotto indicati:

  • Ipermercati
  • Supermercati
  • Discount Alimentari
  • Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ATECO:47.2)
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni(ICT) in esercizi specializzati (codici ATECO:47.4)
  • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  • Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
  • Farmacie
  • Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati in medicinali non soggetti a prescrizione medica
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
  • Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
  • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via Internet
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per corrispondenza, radio, telefono
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

5) Sono chiusi i mercati settimanali, escluso i banchi dedicati alla vendita di soli generi alimentari. Deve essere in ogni caso assicurata la distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro e il divieto di ammassamento delle persone (art. 1 comma 1 DPCM 11 marzo).

6) Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantito il divieto di ammassamento delle persone e la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

7) Sono sospese le attività dei servizi di somministrazione di alimenti e bevande, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, purché garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

8) Sono sospese le attività inerenti i i parrucchieri, barbieri ed estetisti, piercing e simili rientranti nei servizi alla persona.

9) Nei servizi alla persona possono rimanere aperti soltanto:

  • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
  • Attività delle lavanderie industriali
  • Altre lavanderie, tintorie
  • Servizi di Pompe Funebri e attività connesse

10) Restano aperti nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché’ l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

11) E’ incentivato il lavoro agile o telelavoro, sono sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione, nelle attività produttive devono essere limitate al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni. Le attività produttive e professionali devono assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e qualora non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro devono adottare strumenti di protezione individuale.


DPCM 11 marzo 2020

 

 

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