AUTOCERTIFICAZIONE NECESSARIA PER GLI SPOSTAMENTI
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull’intero territorio nazionale, le seguenti misure:
1) Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attivita’ di vendita di generi alimentari e di prima necessita.
2) la sospensione e chiusura delle attività riguarda sia i piccoli esercizi commerciali di vicinato, sia la media e grande distribuzione che effettuano la vendita solo dei prodotti non alimentari.
3) Come indicato è consentita la vendita solo da parte di quegli esercizi (sia di vicinato sia supermercati) autorizzati a livello di licenza ad effettuare la vendita dei generi alimentari e la vendita dei generi di prima necessità.
4) Secondo il DPCM sono generi di prima necessità elencati nel DPCM sono tutti quegli esercizi di vendita al dettaglio sotto indicati:
- Ipermercati
- Supermercati
- Discount Alimentari
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ATECO:47.2)
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni(ICT) in esercizi specializzati (codici ATECO:47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Farmacie
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati in medicinali non soggetti a prescrizione medica
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via Internet
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
5) Sono chiusi i mercati settimanali, escluso i banchi dedicati alla vendita di soli generi alimentari. Deve essere in ogni caso assicurata la distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro e il divieto di ammassamento delle persone (art. 1 comma 1 DPCM 11 marzo).
6) Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantito il divieto di ammassamento delle persone e la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
7) Sono sospese le attività dei servizi di somministrazione di alimenti e bevande, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, purché garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
8) Sono sospese le attività inerenti i i parrucchieri, barbieri ed estetisti, piercing e simili rientranti nei servizi alla persona.
9) Nei servizi alla persona possono rimanere aperti soltanto:
- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di Pompe Funebri e attività connesse
10) Restano aperti nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché’ l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
11) E’ incentivato il lavoro agile o telelavoro, sono sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione, nelle attività produttive devono essere limitate al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni. Le attività produttive e professionali devono assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e qualora non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro devono adottare strumenti di protezione individuale.